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- Ultima modifica il Martedì, 14 Febbraio 2012 11:02

A.I.R.E. è l'acronimo di Anagrafe Italiana Residenti all'Estero.
Con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (anagrafe e censimento degli italiani all'estero), è stato previsto che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'immigrazione.
I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla data di promulgazione della legge.
I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro 90 giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
Per i casi di cui sopra, le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
- per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato;
- per trasferimento dall'A.I.R.E. di altro comune o dall'anagrafe quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'A.I.R.E. o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
- a seguito della registrazione dell'atto di nascita;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
- per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
- alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
- alle comunicazioni di stato civile;
- alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti spetta agli ufficiali di anagrafe designati il rilascio dei seguenti certificati:
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
Ai sensi dell'articolo 14 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente -, la documentazione per l'iscrizione delle persone trasferitesi dall'estero prevede che chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle autorità consolari.
La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in parte modificata dalla Legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470), viene effettuata:
- per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
- per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'A.I.R.E., l'indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.
I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore.
Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.
I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere riscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.
Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero.
Non sono iscritti all'A.I.R.E. i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
- i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Iscritti all'A.I.R.E. alla data 27/2/97

















